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Il Giudice è legittimato dalla Legge
a riconoscere la figura giuridica di Vicedirigente

Vicedirigenza

Roma, 9 settembre 2009

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro con la sentenza 17 luglio 2009, n. 10436, ha stabilito che i vicedirigenti, sono già stati istituiti in via immediata e diretta dall’articolo 17-bis del dlgs 165/2001, introdotto dall’articolo 7 della legge 145/2002 ed a riconosciuto a un dipendente del ministero della giustizia il diritto all’inquadramento come vice dirigente, nonché il risarcimento del danno. Il ministero avrebbe leso un vero e proprio diritto soggettivo nella nuova categoria, rimanendo inerte in attesa di una contrattazione collettiva che non ha mai, sin qui, attuato la disciplina dell’articolo 17-bis citato.

Secondo il Tribunale di Roma, la lesione della posizione giuridica del lavoratore deriverebbe proprio dall’illegittima inapplicazione della disposizione di legge, nelle more di una disciplina contrattuale che non sarebbe necessaria. Infatti, spiega la sentenza, l’articolo17-bis del dlgs 165/2001 non si sarebbe una norma meramente programmatica, condizionata all’attuazione scaturente dalla contrattazione collettiva istitutiva dell’area della vice dirigenza. Al contrario, si tratta di fonte idonea ad istituire direttamente l’area stessa, essendosi per altro preoccupata di determinare i requisiti soggettivi dei dipendenti da inserire nella stessa.

Il giudice del lavoro, dunque, deve riprodurre il medesimo percorso interpretativo che ha portato al riconoscimento dell’area dei quadri nel privato, a ciò essendo legittimato dalla legge.

Né, continua la sentenza, osta a questa interpretazione l’articolo 8 della legge 15/2009, norma di interpretazione autentica dell’articolo 17-bis. Secondo la legge Brunetta, l’articolo 17- bis «si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento».

Il Tribunale, tuttavia, nega alla norma la sua efficacia. Infatti,se le si attribuisse il significato di assegnare in via esclusiva alla contrattazione collettiva l’istituzione della vicedirigenza, la norma pone in essere un’abrogazione surrettizia dell’articolo17-bis, violando i canoni dell’abrogazione delle norme, regolati dall’articolo 15 delle preleggi. Se l’articolo 8 della legge 15/2009 non viene letto in senso abrogativo, non aggiungerebbe nulla alla disciplina vigente e confermerebbe indirettamente la forza immediatamente precettiva dell’articolo 17-bis.

Naturalmente sappiamo che la normativa vigente dispone il divieto di estendere sentenze relative al rapporto di lavoro,nonostante ciò, la decisione del Tribunale di Roma apre un varco ad una serie di ricorsi, per l’ottenimento della qualifica di vicedirigente, da parte di migliaia di funzionari statali.

Quindi l’UGL, come sempre, è pronta ad accogliere le richieste dei funzionari che desiderano aderire al ricorso per il riconoscimento della figura giuridica di Vicedirigente.

Per ulteriori informazioni: tel. 06 / 36 000 316 - 06 / 32 333 63.

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Raffaella Micucci
335 83 91 325